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Le tipologie di “marchio” registrabili

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Breve guida introduttiva al diritto industriale in termini di deposito marchi.

 

L’art. 7 del c.p.i. prevede che possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa “tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni o le tonalità cromatiche, purché siano atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese”.

 

In particolare ne esistono 6 diversi tipi, come di seguito spiegato:

MARCHIO DENOMINATIVO (O VERBALE)

Si parla di marchio denominativo per un marchio composto solamente da parole senza una particolarizzazione grafica. Parole, sigle, lettere dell’alfabeto e numeri.

Può essere conveniente registrare un marchio verbale quando la parola è distintiva, questo vi garantirà una maggiore libertà nella sua utilizzazione, permettendovi di riprodurre il marchio con qualsiasi grafica e di variarla nel corso del tempo.

 

MARCHIO PATRONIMICO

Il marchio patronimico è un marchio costituito da nome e cognome o anche solo dal cognome di un soggetto.

Può essere registrato certamente dal titolare del nome e, ad alcune condizioni, anche da soggetti terzi. L’art. 8 del Codice della Proprietà Industriale, infatti, stabilisce che i nomi di persona diversi da quelli di chi chiede la registrazione possono essere registrati come marchi solo se il loro utilizzo non va a ledere la fama, il credito o il decoro di chi ha il diritto di avere quel nome. L ’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi può richiedere l’autorizzazione dell’effettivo titolare del nome. Se ciò non accade possono crearsi conflitti tra il titolare del nome e cognome e il titolare del marchio. -I nomi notori possono essere registrati o usati come marchio solo dall’avente diritto o con il suo consenso o con il consenso dei soggetti indicati dalla norma-.

MARCHIO FIGURATIVO

Si tratta di combinazioni alfanumeriche realizzate con grafie particolari, disegni o loghi, oppure di combinazioni di loghi e diciture. La protezione a seguito della registrazione è quindi conferita sia al contenuto denominativo, sia alla grafica utilizzata. NB. Un cambio di logo comporta necessariamente il deposito di un nuovo marchio.

 

MARCHIO DI FORMA (O TRIDIMENSIONALE)

I marchi di forma sono costituiti dalle forme dei prodotti e delle loro confezioni. E’ necessario che la forma non sia consueta, prevedibile, dovendo essere espressione di creatività.

Devono essere estranei sia i compiti estetici, sia compiti funzionali, o comunque di utilità particolare, altrimenti la tutela viene ottenuta tramite brevetti per invenzione industriale e modello d’utilità, oppure tramite la registrazione di design.

 

MARCHIO DI COLORE

Marchio consistente in un colore o in una combinazione di colori. Si tratta tuttavia di casi eccezionali che le colorazioni possano essere registrate come marchio poiché, in linea di massima, i colori devono essere accessibili a tutti. Al fine della registrazione come marchio, occorre che una determinata tonalità sia divenuta nota al pubblico che la associa ad una determinata azienda.

 

In generale affinché un marchio possa essere validamente registrato, occorre che sussistano i requisiti sostanziali previsti dal c.p.i.:

“Il segno deve essere nuovo, dotato di capacità distintiva, lecito e corrispondente al principio di verità”.

 

NUOVO:

Il segno distintivo che si vuol procedere a registrare come marchio non deve essere confondibile con segni anteriori altrui.

Un marchio è dunque nuovo quando non sia identico o simile a segni preesistenti già noti e/o anteriormente adottati da terzi, non solo come marchio, ma anche come altro segno distintivo, in base al principio di unitarietà dei segni distintivi.

 

CAPACITÀ DISTINTIVA:

La distintività consente al consumatore di associare i prodotti e i servizi contraddistinti dal marchio a una determinata impresa. Non possono quindi costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni privi di carattere distintivo e, in particolare, quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono.

 

LICEITÀ:

Il requisito della liceità sussiste quando il segno non è contrario all’ordine pubblico o al buon costume e quando non è lesivo dei diritti dei terzi.

 

VERITÀ:

Il marchio non deve trarre in inganno i consumatori relativamente alle caratteristiche, alla provenienza e alle qualità dei relativi prodotti e servizi.

 

La registrazione di marchi d’impresa è uno dei tanti servizi offerti dalla nostra agenzia. 

  • Vi consigliamo nella scelta della classe (o classi) più corretta per la tutela del Vostro marchio;
  • Provvediamo alla ricerca di anteriorità (per appurare che il marchio non sia già stato registrato in precedenza da altri);
  • Compiliamo i modelli;
  • Effettuiamo i versamenti;
  • Registriamo il marchio.

 

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